Cos’è l’accatastamento e quando è necessario farlo: una breve guida
Quando si parla di accatastamento si tratta di una pratica necessaria e fondamentale per effettuare il censimento di un immobile ai fini fiscali, sia in caso di nuova costruzione che di modifiche ad un immobile già esistente (es. aggiunta di un box, creazione di nuovi vani e così via dicendo).
Nella pratica, il documento di accatastamento è necessario per ottenere l’agibilità e / o l’abitabilità di un immobile e per l’attribuzione dell’esatto valore di rendita catastale, fondamentale per calcolare le imposte sulla casa.
Come effettuare la pratica di accatastamento
Secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate:
La dichiarazione, a carico degli intestatari dell’immobile, avviene con la presentazione all’Agenzia di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetto, ingegnere, dottore agronomo e forestale, geometra, perito edile, perito agrario limitatamente ai fabbricati rurali, agrotecnico).
Anche i possessori, in caso di inerzia dei titolari dei diritti reali (ad esempio espropri, cause per usucapione, mancanza di eredi) possono presentare la dichiarazione DOCFA, nei soli casi di prima iscrizione in catasto dei beni immobili. In base alla normativa vigente, la presentazione degli atti di aggiornamento del Catasto dei Fabbricati prevede il versamento dei tributi speciali catastali.
Nella pratica, quindi, è necessario rivolgersi a soggetti professionisti per procedere con l’accatastamento di un immobile. Se non si dispone del tempo necessario per recarsi da un architetto, geometra o ingegnere, è comunque possibile effettuare la pratica online tramite i diversi servizi abilitati alla presentazione DOCFA.
Quando NON presentare la domanda di accatastamento: le eccezioni
In linea generale, per tutte le nuove costruzioni ed in caso di qualsiasi modifica apportata ad un immobile esistente è obbligatorio aggiornare i dati presenti al Catasto, il tutto mediante la richiesta di accatastamento.
Esistono però alcuni casi eccezionali, ovvero delle speciali casistiche stabilite dalla normativa italiana per le quali non è obbligatorio presentare la domanda di accatastamento:
- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
- serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
- vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
- fabbricati in corso di costruzione-definizione;
- fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti);
- beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.
In queste particolari ipotesi, quindi, il soggetto non è tenuto a presentare la domanda per accatastamento, quindi non rientra in alcun modo tra le casistiche sanzionabili.