Cucina stile contemporaneo: perché sceglierla in un contesto di arredo classico

Esiste una differenza notevole tra lo stile di arredo contemporaneo e quello moderno. Per questo motivo, prima di chiarire perché scegliere una cucina stile contemporaneo da inserire in un contesto di arredo classico, andiamo a vedere la precisa diversificazione tra le due terminologie.

Differenza tra cucina stile contemporaneo e cucina stile moderno

Seppur i termini “contemporaneo” e “moderno” vengano utilizzati molto spesso come sinonimi, nel settore dell’arredamento non lo sono affatto. Una cucina moderna è quella che si pone in completo antagonismo ai modelli più classici, con originalità e prendendo spunto dai canoni di design più recenti, con forme e colori che la rendono quasi futuristica.

La cucina stile contemporaneo, al contrario, viene costruita con un approccio stilistico riconducibile all’epoca in corso, ma non sempre possiede caratteristiche peculiari dello stile moderno. Anzi, nella realtà dei fatti, molto spesso si tendono a costruire delle linee elaborate allo scopo di creare un’atmosfera calda ed accogliente, avvicinando più lo stile contemporaneo a quello un po’ più classico.

Nelle cucine contemporanee, un materiale molto utilizzato è il legno: le sue venature ed il senso di calore trasmesso aiutano a ricreare un’atmosfera di convivialità e senza tempo.

Perché scegliere una cucina stile contemporaneo in un contesto classico

Se hai un abitazione che richiama un po’ il contesto classico, arredare la cucina in stile contemporaneo può essere certamente la soluzione giusta per ricreare un ambiente super elegante.

Già questo è sicuramente un buon motivo per preferire questo stile di arredo ad un altro più moderno, ma non è tutto qui: la contemporaneità degli elementi che comporranno la tua cucina ti aiuterà a costruire un contesto abitativo non scontato.

Bada bene, però. Non è affatto semplice creare un arredamento contemporaneo. Basta anche solo un elemento sbagliato od un sovraffollamento di oggetti per fallire completamente nella missione di arredo.

La tendenza dell’essere umano di accumulare qualsiasi cosa può rivelarsi controproducente quando si cerca di arredare la propria cucina. Non è necessario riempire tutti gli spazi vuoti: l’arredo va sempre ben dosato per evitare un sovraccarico di elementi.

Le caratteristiche di una cucina in stile contemporaneo

Lo stile contemporaneo ben si adatta a contesti abitativi classici, anche se questo non significa che non possa essere applicato in abitazioni dalle linee più moderne.

Una cucina in stile contemporaneo si contraddistingue per la predominanza di colori caldi: bianchi 9010, beige, caramello e legni moderni con venature vive. Ovviamente possono poi essere inserite delle personalizzazioni all’interno del contesto abitativo per sottolinearne l’eleganza, quali tra gli altri dei rivestimenti in materiali lucidi o semi lucidi, delle lavorazioni decorative, dei tendaggi morbidi e luxury dai tessuti importanti e così via dicendo.

Il bello dello stile contemporaneo è che l’effetto finale può risultare più o meno classico a seconda dei dettagli che si decide di inserire all’interno di tutto il contesto.

A conti fatti, una scelta di arredo molto versatile che ben si adatta a qualsiasi esigenza abitativa.

 

Cos’è l’accatastamento e quando è necessario farlo: una breve guida

Quando si parla di accatastamento si tratta di una pratica necessaria e fondamentale per effettuare il censimento di un immobile ai fini fiscali, sia in caso di nuova costruzione che di modifiche ad un immobile già esistente (es. aggiunta di un box, creazione di nuovi vani e così via dicendo).

Nella pratica, il documento di accatastamento è necessario per ottenere l’agibilità e / o l’abitabilità di un immobile e per l’attribuzione dell’esatto valore di rendita catastale, fondamentale per calcolare le imposte sulla casa.

Come effettuare la pratica di accatastamento

Secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate:

La dichiarazione, a carico degli intestatari dell’immobile, avviene con la presentazione all’Agenzia di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetto, ingegnere, dottore agronomo e forestale, geometra, perito edile, perito agrario limitatamente ai fabbricati rurali, agrotecnico).

Anche i possessori, in caso di inerzia dei titolari dei diritti reali (ad esempio espropri, cause per usucapione, mancanza di eredi) possono presentare la dichiarazione DOCFA, nei soli casi di prima iscrizione in catasto dei beni immobili. In base alla normativa vigente, la presentazione degli atti di aggiornamento del Catasto dei Fabbricati prevede il versamento dei tributi speciali catastali.

Nella pratica, quindi, è necessario rivolgersi a soggetti professionisti per procedere con l’accatastamento di un immobile. Se non si dispone del tempo necessario per recarsi da un architetto, geometra o ingegnere, è comunque possibile effettuare la pratica online tramite i diversi servizi abilitati alla presentazione DOCFA.

Quando NON presentare la domanda di accatastamento: le eccezioni

In linea generale, per tutte le nuove costruzioni ed in caso di qualsiasi modifica apportata ad un immobile esistente è obbligatorio aggiornare i dati presenti al Catasto, il tutto mediante la richiesta di accatastamento.

Esistono però alcuni casi eccezionali, ovvero delle speciali casistiche stabilite dalla normativa italiana per le quali non è obbligatorio presentare la domanda di accatastamento:

  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
  • serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
  • vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
  • manufatti isolati privi di copertura;
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
  • fabbricati in corso di costruzione-definizione;
  • fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti);
  • beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.

In queste particolari ipotesi, quindi, il soggetto non è tenuto a presentare la domanda per accatastamento, quindi non rientra in alcun modo tra le casistiche sanzionabili.

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